Periodico d'informazione d'arte, cultura, spettacolo, sociale e politica.
| Nel caso invece il lastrico solare sia in uso esclusivo, la divisione delle spese sostenute per il rifacimento del lastrico va fatta secondo quanto previsto dall’art. 1126 c.c.. Ossia: | |
| | 1/3 da coloro che hanno in uso esclusivo il lastrico solare |
| | 2/3 da tutti i condomini proprietari di unità sottostanti il lastrico solare oggetto dell’intervento. |
| | |
| Le spese di riparazione del lastrico solare in uso esclusivo che devono essere ripartite fra i condomini a norma dell’art. 1126 c.c., sono solo quelle dovute a vetustà e non quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal proprietario. I parapetti potendosi considerare elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata vanno considerati parti comuni. | |
| La terrazza a livello In tema di condominio negli edifici la terrazza a livello, consistendo in una superficie scoperta posta al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, ed essendo destinata non tanto a coprire le verticali di edifici sottostanti, quanto e soprattutto a dare un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del quale rappresenta una proiezione verso l'esterno, può essere equiparata al lastrico solare o al tetto, inteso quale parte comune dell'edificio condominiale ex art. 1117 c.c., ai fini della ripartizione delle relative spese di riparazione o ricostruzione, soltanto quando assolve anche all'essenziale ed imprescindibile funzione di copertura dell'edificio stesso (Trib. Milano, 20 maggio 2002). | |
| In tema di condominio negli edifici, le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze, anche a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall'art. 1126 c.c., che ne prevede la ripartizione in ragione di un terzo, a carico del condomino che abbia l'uso esclusivo, restando gli altri due terzi della stessa spesa a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti, ai quali il lastrico o la terrazza servano da copertura. Diversamente, l'art. 1125 c.c. - che prevede la ripartizione in parti uguali delle spese tra i proprietari dei piani l'uno all'altro sovrastanti - è applicabile solo alla manutenzione e alla ricostruzione dei solai e delle volte e non della terrazza a livello, pur se ad essa sia sottoposto un solo locale, perché in questo caso la funzione di copertura della terrazza medesima non viene meno (Cass.Civ. 11029/2003). Giardini Pensili La ripartizione fra condomini delle spese di manutenzione e riparazione di un giardino pensile che serva da copertura ad autorimesse sottostanti, secondo il principio dettato dall'art. 1126 c.c. riguarda non solo le spese per il rifacimento o la manutenzione della copertura, e cioè del manto impermeabilizzato, ma altresì quelle relative agli interventi che si rendono necessari in via conseguenziale e strumentale, sì da doversi considerare come spese accessorie (nella specie: spese per la rimozione del terreno e riporto del medesimo, nonché per quanto necessario alla rimessa in pristino del giardino pensile) (Trib. Udine, 01 settembre 2004) Box Auto Le spese relative al rifacimento del lastrico solare costituente la copertura di alcuni "boxes" non vanno ripartite sulla base dei soli millesimi di proprietà generale ma, anche in mancanza di un binomio perfetto tra i titolari di facoltà di godimento sul soprassuolo e sul sottosuolo, in conformità con la soluzione normativa di cui all'art. 1126 c.c. (Nel caso di specie il Giudice di merito ha ritenuto congruo un criterio di ripartizione che "addossi un terzo della spesa complessiva agli usuari superficiali, un terzo ai titolari dei "boxes" sottostanti, ed un terzo a tutta la collettività condominiale (ivi compresi i soggetti già menzionati)") (Trib. Monza 25/10/2001). |